a cura di Gabriele Sala
Direttiva 2011/65/UE – ROHS II e successive modifiche, implicazioni con le direttive RAEE, REACH e con il progetto europeo per l’economia circolare…..
Di seguito ripercorreremo la cronistoria della Direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) – 2011/65/UE, anche detta “RoHS II”, che costituisce la rifusione legislativa della precedente Direttiva 2002/95/CE RoHS recepita in Italia con il Decreto Legislativo 151 del 2005.
La revisione generale e la rifusione dell’attuale Direttiva RoHS 2 (RoHS II) dovrà avvenire entro il 22 luglio 2021. Se questo accadrà, solo allora si potrà parlare di RoHS 3.
Cos’è la direttiva RoHS e cosa significa
Cos’è la direttiva RoHS? E’ il nome comune della normativa 2002/95/CE (chiamata appunto RoHS dall’inglese: Restriction of Hazardous Substances Directive) adottata nel febbraio del 2003 dalla Comunità europea. La normativa impone restrizioni sull’uso di determinate sostanze pericolose nella produzione di vari tipi di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le AEE.
La RoHS si applica ai prodotti costruiti o importati nell’Unione europea. Ogni stato membro della Comunità europea deve “recepire” la direttiva, cioè adottare proprie politiche di applicazione, usando la direttiva come guida. Di conseguenza, ci potrebbero essere versioni differenti della legge quanti sono gli stati della CE.
RoHS: principi generali della normativa
La Direttiva 2011/65/UE (RoHS II), al pari della precedente Direttiva RoHS I (2002/95/CE) stabilisce, tranne che per alcune specifiche eccezioni settoriali (Art.2, 4) il divieto di introdurre sul mercato UE delle AEE (apparecchi elettrici ed elettronici) che contengano determinate sostanze pericolose in concentrazione superiore a quanto prevede l’Allegato II.
Dopo la sua entrata in vigore, la RoHS II è stata significativamente aggiornata. In particolare con:
- a graduale entrata in vigore delle Categorie 8 e 9;
- la prevista estensione del “campo di applicazione aperto” alla Categoria 11 (Prodotti non propriamente AEE) dal 22 Luglio 2019
- l’entrata in vigore delle numerose Direttive Delegate (D-D) a modifica degli Allegati III e IV “Applicazioni Esentate dalle restrizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1” (cancellazione o estensione di esenzioni scadute, in particolare quelle dell’Allegato III) sino alla più recente D-D 2015/863/UE entrata in vigore il 22 Luglio 2019 la quale ha modificato l’Allegato II, aggiungendo quattro nuove sostanze (Ftalati) a quelle già in restrizione d’uso.
Così anche la Direttiva 2017/2102/ UE, pubblicata in Gazzetta Ufficiale europea il 15 Novembre 2017, il cui recepimento da parte degli Stati membri, era previsto per il 12 Giugno 2019, ha apportato alcune modifiche al testo originale della RoHS II.
Chi è l’operatore economico secondo la Direttiva
Ai fini della Direttiva 2011/65/UE, Articolo 3, Definizioni, paragrafo 10), per “Operatore Economico” (OE) si intendono il Fabbricante, il Mandatario, l’Importatore e il Distributore. Purtroppo ad oggi, tra i vari Operatori Economici e loro Fornitori di parti o articoli, lungo la
catena di fornitura (B2B), regnano ancora dubbi e scarsa conoscenza circa le loro responsabilità peculiari obblighi in verso la RoHS.
Obblighi della RoHS 2
Per effetto dell’allineamento al Nuovo Quadro Legislativo (NLF – New Legal Framework), la Direttiva 2011/65/UE prevede i seguenti obblighi in capo al Fabbricante di AEE rientranti nel campo di applicazione:
- Predisporre il fascicolo tecnico contenente la documentazione tecnica che dimostri la conformità dei singoli materiali costituenti l’apparecchiatura
- Redigere Dichiarazione di Conformità
- Apporre marcatura CE. I Fabbricanti di AEE devono predisporre la documentazione tecnica necessaria ed eseguano personalmente o facciano eseguire la procedura di controllo interno della produzione conformemente all’Allegato II, modulo A. Tale responsabilità viene estesa a tutti gli Operatori Economici che immettono le AEE per la prima volta sul mercato UE
ROHS e marcatura CE
Contrariamente alla precedente Direttiva RoHS I, per la quale non era richiesta alcun tipo di marcatura, la certificazione di Conformità con la Direttiva 2011/65/UE prevede la Marcatura CE per tutte le AEE, rientranti nel campo di applicazione.
La categoria 11: Open Scope
Con l’estensione alla Categoria 11, ossia l’estensione della normativa anche a prodotti non propriamente AEE, diventa impegnativo e difficoltoso decidere quando un prodotto rientrerà o meno in tale categoria.
Importante considerare che se un prodotto, sino al 21 Luglio 2019 veniva considerato parte di una AEE, per essere Conforme con la RoHS II bastava che venisse costruito rispettando i requisiti dell’Articolo 4.1 Allegato II, “ Sostanze con restrizioni d’uso…” e su richiesta certificarne la conformità. Quando invece tale prodotto dovesse ricadere nella Categoria 11, allora la conformità RoHS richiederà anche la Marcatura CE e rispettiva Dichiarazione di Conformità UE (burocrazia e costi addizionali).
La Categoria 11 (come chiaramente indicato all’ Articolo 2.2. ed all’ Articolo 3.2.) comprende ogni altra AEE in cui ai fini del punto 1, «che dipendono», in relazione alle AEE, indica il fatto che le apparecchiature necessitano di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare almeno una delle funzioni previste (Art. 3.2). Pertanto, la Categoria 11 ha un campo di copertura più ampio di tutte le altre categorie: si riferisce a tutti quei prodotti che, pur non dipendendo dalla corrente elettrica o campi elettromagnetici per la corretta operatività della loro funzione principale, ne dipendono per l’operatività di almeno una delle funzioni previste.
Intesa anche come modalità di funzionamento minore o interna all’apparecchio, come ad esempio la candela elettrica di una falciatrice a benzina o l’orologio elettrico di una cucina a gas o le luci intermittenti inglobate nella suola di scarpe sportive da bambino.
Diversi prodotti che prima erano considerati parti di AEE o di Impianti, cadono ora nel campo di applicazione della Categoria 11.
Infatti dopo la pubblicazione da parte del Ministero dell’Ambiente Italiano di alcune delibere in merito ai RAEE (es. 15/2018), nonché delle analoghe interpretazioni rese disponibili da altre autorità competenti di vari Stati membri EU, la quasi totalità delle apparecchiature destinate all’installazione in impianti di distribuzione elettrica, videosorveglianza, citofonia, antintrusione, controllo accessi, rilevazione fumo e incendio, sono considerate AEE a tutti gli effetti ai fini della Direttiva RAEE. Poiché le due Direttive (RAEE e RoHS) condividono la medesima Definizione di AEE, anche le apparecchiature da installazione elettrica devono rispettare le restrizioni previste dalla RoHS, nonché l’obbligo di apposizione dellaMarcatura CE e Dichiarazione di Conformità, a partire dal 22 luglio 2019.